Ordinanza — n. 14072/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTINI PAOLO nato a GORO il 21/09/1970 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; e CONSIDERATO IN DIRETTO 1.BUTTINI Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara, che lo aveva riconosciuto colpevole in con- corso di una serie di furti pluri-aggravati di vongole da un allevamento privato, con violenza sulle cose e dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, condannan- dolo alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità assumendo in particolare la inosservanza dei principi in materia di valutazione della prova ed evidenziando, in relazione a cia- scuna contestazione, la incoerenza del propalato testimoniale posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Con una seconda articolazione lamenta la con- gruità delle statuizioni civili e con una terza censura si duole in relazione alla esclu- sione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTINI PAOLO nato a GORO il 21/09/1970 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIRETTO 1.BUTTINI Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara, che lo aveva riconosciuto colpevole in con- corso di una serie di furti pluri-aggravati di vongole da un allevamento privato, con violenza sulle cose e dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, condannan- dolo alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità assumendo in particolare la inosservanza dei principi in materia di valutazione della prova ed evidenziando, in relazione a cia- scuna contestazione, la incoerenza del propalato testimoniale posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Con una seconda articolazione lamenta la con- gruità delle statuizioni civili e con una terza censura si duole in relazione alla esclu- sione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello e disattesi con argomenti lineari sotto il profilo logico giuridico. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza (sostanzialmente i contributi di- chiarativi dei testi che avevano osservato il BUTTINI pescare le vongole all'interno dell'area di allevamento privata), laddove i rilievi avanzati con il presente ricorso risultano generici, in fatto non suscettibili di essere sottoposti ad ulteriore vaglio da parte del giudice di legittimità a fronte di una doppia conforme pronuncia di condanna. 3.1 Le ulteriori censure risultano manifestamente infondate laddove, quanto alle statuizioni civili, a fronte di pronuncia di condanna penale, il giudice di merito si è limitato a pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, statuizione che pertanto non è suscettibile di impugnazione in questa sede, mentre ha correttamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non ricorrendo i limiti edittali previsti dalia legge (art.131 bis commi 1 e 4 cod.pen.) 4.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estens