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Ordinanza — n. 14071/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and absence of fault in procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Hakim Binaya Hakim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding his guilt based solely on a CCTV recording without corroborating evidence. The court rejected these claims as generic and lacking specific analysis, noting the defendant's admission of guilt to the victim and the victim's immediate identification of him. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay the associated expenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific analysis of the contested decision, provided there is no absence of fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal absence of fault procedural costs condemnation Cassation Section U imputazione di furto pena accessoria prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85)
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
in relazione al ri- spetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINAYBA HAKIM nato il 10/10/1973 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BINAYA HaAim ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di una borsa riqualificato il fatto come furto semplice e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato che sarebbe scaturita dal riconosci- mento della persona offesa basato su una ripresa di una telecannera privo di ele- menti di riscontro.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria analisi censoria rispetto alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Gi3Itelli) a fronte di motivazione priva di contraddizioni e logica fondata non solo sul riconoscimento dell'imputato visionando una videoripresa ma riconoscendo "de visu" la persona che aveva compiuto il furto che si era ripresentata nel giorno successivo nel me- desimo luogo in cui aveva commesso il reato e con lo stesso abbigliamento, nonché sulla testimonianza del teste GUERRIERO alla quale, nell'immediatezza, la persona offesa aveva confidato di avere riconosciuto l'autore del furto, tanto da sollecitarla a chiamare la Polizia che procedeva al fermo del BINAYA.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto dispo- sto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al ri- spetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore