Ordinanza — n. 14068/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di due taniche di pittura esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di due taniche di pittura esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto di- sposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre