Cassation court dismisses appeal for theft conviction, rejecting arguments on attempted theft and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bonfiglio inadmissible, ruling that the arguments regarding attempted theft and recidivism were manifestly unfounded. The court found the lower courts had logically addressed the monitoring by police and the use of stolen money to prove consummated theft, while also correctly applying recidivism principles based on the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected without a new trial, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation must reject appeals that merely reiterate arguments already examined in the appellate judgment without providing new, distinct grounds for violation of law or motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/011:1.967 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BONFIGLIO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso del furto di un portafoglio all'interno di mezzo di trasporto e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa qualificazione del reato quale furto tentato per essere stata la condotta monitorata da agenti di polizia in borghese e da telecamere, nonché in relazione al riconoscimento della recidiva.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi a sostegno della sussistenza della ipotesi di furto consumato per avere i ladri acquisito una disponibilità esclusiva del denaro sottratto, per averlo altresì utilizzato per taluni acquisti dopo la sottrazione e risultando il moni- toraggio delle forze dell'ordine intervenuto a distanza, il che non aveva impedito ai ladri di scendere dall'autobus ed allontanarsi separatamente. 3.1 Inoltre la (corte distrettuale ha correttamente motivato la scelta di ricono- scere la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espressione di perseveranza nel crimine, a fronte di plu- rimi precedenti penali anche della stessa specie,, tale da ravvisare, in termini ag- giornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo.
A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fon- damento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giu- dice è quello di verificare in concreto se la rei1:erazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez.
U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigl