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Ordinanza — n. 14057/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14057/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ MANDICH GIANCARLOS nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.LOPEZ MANDICH Giancarlos ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di una bicicletta all'interno di luogo di privata dimora e di un tentativo di furto di altra bicicletta all'interno di comprensorio scolastico e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14057/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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incidente ciclistico indizio prove acquisite illegalmente difetto di prova del nesso causale imputazione di furto prove credibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ MANDICH GIANCARLOS nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.LOPEZ MANDICH Giancarlos ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di una bicicletta all'interno di luogo di privata dimora e di un tentativo di furto di altra bicicletta all'interno di comprensorio scolastico e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al furto consumato luogo di privata dimora per inadeguatezza della prova indiziaria, non risultando accertato se la bicicletta marca "Graziella", sottratta all'interno di un cortile di una abitazione privata, fosse la stessa impiegata dal ricorrente per allontanarsi dal luogo ove era stato realizzato il tentato furto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica' e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi storici e indiziari che rendevano assolutamente credibile che il LOPEZ, per allontanarsi dal luogo ove era stato fermato mentre si impossessava di un velocipede in sosta nei pressi di istituto scolastico, si fosse impossessato di un'altra bicicletta rinvenuta all'interno di proprietà, poco distante dai luoghi di fatti, considerato che lo stesso era stato visto allontanarsi a bordo di una bicicletta, diversa da quella che aveva in precedenza tentato di sottrarre e della stessa, suc- cessivamente rinvenuta, era stato denunciato il furto avvenuto non distante dal luogo in cui era stata perpetrata la prima azione furtiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid