Italian Court dismisses criminal appeal as manifestly unfounded due to adequate lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Basile Luca inadmissible and dismissed the claim for criminal liability. The appellant argued violations of sentencing guidelines regarding recidivism and leniency, but the Court found the lower court's decision properly supported by evidence and free of legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 bis, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level without providing specific, arguable criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUCA nato a GENOVA il 09/05/1978 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.11 ricorso di Basile Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30/4/1992 n. 285 con condanna alla pena di mesi otto di arresto e di euro 4.000 di ammenda, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedoi:to nell'atto di ricorso in merito alla violazione della legge penale con riguardo agli art. 62 bis e 133 cod. pen., la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e risulta immune da vizi logico-giuridici.
2. Il ricorso, con cui si denuncia genericamente la dosimetria della pena, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Id., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Id., Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile, che la reiterazione della condotta criminosa, in ragione di plurimi precedenti specifici, era di per sé incompatibile con ogni possibile mitigazione della pena ex artt. 62 bis e 133 cod. pen. in quanto comportava una valutazione negativa della personalità dell'imputato (pag. 2-3 della sentenza impugnata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec