Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and double jeopardy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Battocchio Ettore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding evidentiary weakness were generic and merely repeated issues already addressed in the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new grounds and violated the principle against double jeopardy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if it contains no new grounds distinct from those already examined in the judgment under review, particularly when the lower courts have already provided a logical and non-contradictory assessment of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTOCCHIO ETTORE nato a CANTU' il 18/09/1959 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Battocchio Ettore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso di una serie di furti aggravati di mezzi e strumenti di lavoro agricolo e lo aveva condannato alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità assumendo in particolare la inosservanza dei principi in materia di valutazione della prova evidenziando, in relazione a ciascuna contestazione, la debolezza indiziaria degli elementi posti a fondamento della pro- nuncia di condanna.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria ri- sposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano risaliti alla persona dell'imputato in relazione alle singole contestazione, laddove i rilievi avanzati con il presente ricorso risultano generici, in fatto non suscettibili di erano sottoposti ad ulteriore valutazione da parte del giudice di legittimità a fronte di una doppia con- forme pronuncia di condanna.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr