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Ordinanza — n. 14050/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dordevic Stefano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued that guilt relied solely on generic witness testimony and that the conduct was merely preparatory rather than an attempt. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lack of specific criticism of the lower court's reasoning and the existence of corroborating surveillance footage and co-defendant statements.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and fail to provide a critical analysis of the arguments supporting the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific criticism preparatory act vs attempt procedural costs and fine esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORDEVIC STEFANO nato a TORINO il 15/09/1977 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Dordevic Stefano, assolto in primo grado dal Tribunale di Torino in data 15.6.2018 e condannato in grado d'appello in data 04.3.2022 ara pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui agli art. 56, 110, 624 bis comma 1, 625 comma 1 n. 2 e 5 cod. pen., ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità.

2. Nell'atto di ricorso la difesa sostiene che, con riferimento al capo di imputazione, la prova della colpevolezza del Dordevic emergesse esclusivamente dalle dichiarazioni del teste Trippi, ritenute assolutamente generiche e lacunose; con riferimento poi alla qualificazione del titolo di reato, il ricorrente lamenta la riconduzione della fattispecie nell'alveo del tentativo, ritenendola invece mera attività preparatoria e pertanto non punibile.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi della indicazione e della analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, il giudice distrettuale ha ritenuto che essa fosse accertata sulla base del filmato delle telecamere di videosorveglianza di Cabe sas, delle dichiarazioni rese dal luogotenente Domenico Tripi e del coimputato Merante Nicola; parimenti, la qualificazione della condotta come attività meramente preparatoria inidonea a configurare un tentativo era da ritenersi, ad avviso della corte, smentita dall'effrazione compiuta sulla porta di ingresso dell'abitazione della persona offesa.

Gli argomenti impiegati dal giudice di appello risultano corretti in punto di diritto e privi di contraddittorietà o di illogicità evidente e non sono pertanto suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma