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Ordinanza — n. 14048/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as merit issues are non-appealable in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances concerned the substantive assessment of sentencing rather than procedural errors. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly refused them based on the defendant's prior criminal record and the absence of positive elements. The court ruled that sentencing determinations are final in cassation proceedings unless they lack logical or legal justification, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are limited to violations of law and procedural defects; substantive assessments of sentencing and the recognition of mitigating circumstances are non-appealable if supported by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances denial cassation jurisdiction limits prior record relevance violazioni della legge sulle armi parità delle armi prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
62-bis [..] per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass., sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANSINI DAVIDE nato a TRICASE il 14/02/1986 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; • Motivi della decisione 1.Pansini Davide, imputato per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5 e 6, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, molti dei quali specifici per reati contro il patrimonio, come motivi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giova inoltre precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis [..] per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass., sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (dep. 07/09/2022), Rv. 283489, Guarnieri); stato di incensuratezza, peraltro, non posseduto dall'imputato nel caso di specie. 3.II ricorso si fonda pertanto su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 27