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Ordinanza — n. 13996/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise social danger re-evaluation issue in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Perretta's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Perretta challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability and sentence for offenses under Articles 99 and 385 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the argument regarding the lack of re-evaluation of social danger, which was crucial for a prior conviction, was not raised in the initial appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon were not previously deduced in the act of appeal, as they constitute a logical antecedent to a prior conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to raise issue in appeal social danger re-evaluation prior conviction antecedent procedural requirement violation allegazioni contraddittorie di persecuzione allegazioni fattuali non credibili asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRETTA MARIO nato a PALERMO il 03/04/1967 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mario Perretta ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela, oltre che del tutto inconferente, anche improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata rivalutazione della pericolosità sociale, costituente l'antecedente logico di una precedente condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore Il Presidente Orl Anna Colo 1--,S1'`,.Y. i il- C :5,'.•: