Ordinanza — n. 13994/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEIDARI NASIR nato il 05/05/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Nasir Heidari ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 e 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 337, 582, 585, 576 e 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEIDARI NASIR nato il 05/05/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Nasir Heidari ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 e 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.
Rilevato Che i motivi dedotti, Oltre che declinati in Punto di mero fatto, si rivelano anche generici, in quanto riproduttivi di censure igià adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza della configurabilità, nella condotta in addebito, del delitto di resistenza ed alla conseguente responsabilità a detto titolo (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 /5 E poSi