Ordinanza — n. 13993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC LJUBO nato a FAENZA il 18/06/1992 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Ljubo Halilovic ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato dal momento che l'errore argomentativo in cui è incorsa la Corte di merito nella determinazione della pena appare ininfluente rispetto alla congruità della stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato dal momento che l'errore argomentativo in cui è incorsa la Corte di merito nella determinazione della pena appare ininfluente rispetto alla congruità della stessa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC LJUBO nato a FAENZA il 18/06/1992 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Ljubo Halilovic ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato dal momento che l'errore argomentativo in cui è incorsa la Corte di merito nella determinazione della pena appare ininfluente rispetto alla congruità della stessa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il Presideyíte Anna Cric