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Ordinanza — n. 13990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MURAD nato il 22/02/1975 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Murad Chafi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali pene condizionali caso di media gravità revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MURAD nato il 22/02/1975 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Murad Chafi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si palesa generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consi liere estensore Il Presen