Ordinanza — n. 13989/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTEGHILTI LOUBNA nato a FES( MAROCCO) il 29/03/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Loubna Etteghliti ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi dedotti si palesano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per evasione ed alla sussistenza del dolo relativo (v. pag. 2-3 sent.) nonché all'esclusa ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTEGHILTI LOUBNA nato a FES( MAROCCO) il 29/03/1986 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Loubna Etteghliti ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti si palesano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per evasione ed alla sussistenza del dolo relativo (v. pag. 2-3 sent.) nonché all'esclusa ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigl ere estensore Il Presidente Orla do i