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Ordinanza — n. 13988/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding omitted statutory mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to apply recognized generic mitigating circumstances due to contested recidivism. The court rejected this as a generic ground, noting the lower court had already adequately addressed these arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, as they merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility omitted mitigating circumstances recidivism legal assessment cassation appeal dismissal procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESENE SOLOMON nato il 01/10/1977 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Solomon Esene ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si palesa generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in' ordine all'omessa applicazione in prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la contestata e ritenuta recidiva (v. pag. 2 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febràio 2023 Il consigli e estensore I