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Ordinanza — n. 13985/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13985/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAGIU CATALIN nato il 22/10/1994 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Catalin Hagiu ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13985/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 337, 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati criminalità persistente impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAGIU CATALIN nato il 22/10/1994 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Catalin Hagiu ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Rilevato che i motivi dedotti, oltre che talora declinati in chiave di esclusivo merito, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla protestata indisponibilità delle videoregistrazioni in rapporto alla univoca ricostruzione del fatto resa dai testimoni operanti (v. pag. 3 sent.) nonché all'omesso bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata recidiva (v. pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presiderle OarrojVJoni Anna Criiscuolo