Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEORGE MIRACLE BARIDAKARA nato il 08/01/2000 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che George Miracle Baridakara ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario attenuazione della pena infrazione privilegiata procedura di revisione penale modifica della sentenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEORGE MIRACLE BARIDAKARA nato il 08/01/2000 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che George Miracle Baridakara ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo, di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio (v. pag. 6-9 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglieré estensore Il Presid