Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOU OMAR nato a CHIOGGIA il 09/12/1999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Omar Minou ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione remissione della pena allontanamento ripetute violazioni del diritto degli stranieri pena minima impunità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOU OMAR nato a CHIOGGIA il 09/12/1999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Omar Minou ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 feb raio 2023 Il Pre icIénte Anna ictJlo L DE POSI 'F