Ordinanza — n. 13981/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO SALVATORE nato a CATANIA il 25/08/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Salvatore Fazio circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro mesi di reclusione. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 13981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 393 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro mesi di reclusione. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO SALVATORE nato a CATANIA il 25/08/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Salvatore Fazio circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro mesi di reclusione. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore Il Pres nte Orlì1ckjVllni Anna t