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Ordinanza — n. 13976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASCOLI BERARDINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/02/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Berardino Dascoli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che lie ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Parole chiave

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casi di esclusione esenzione dalla pena ritardo scusabile attenuazione libera della pena assenza di caso di rigore superamento del visto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela in parte improponibile, in quanto non previamente dedotto con l'atto di appello il tema dell'a pplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASCOLI BERARDINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/02/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Berardino Dascoli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che lie ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela in parte improponibile, in quanto non previamente dedotto con l'atto di appello il tema dell'a pplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed in parte generico, nella parte in cui si limita a dolersi del mancato proscioglimento dal reato in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglie e estensore Il Presidente Orlandb Villoni Anna Criscuolo ) DE