Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding tax evasion and recidiva arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Tessitore's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion and recidiva. The appellant's arguments were deemed generic and merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate judges with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, 707, 54 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE GIOVANNI nato a AVERSA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giovanni Tessitore ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli art:t. 385 e 707 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e venti giorni di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ricorrenza del dolo di evasione ed all'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. (v. pag. 2 sent.), all'aumento della pena a titolo di continuazione per la contravvenzione in addebito, alla rilevanza della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore Il Presidghte Orank i mi Anna Crisduoio 1N CA1NCELL