Ordinanza — n. 13974/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADID MOURAD nato a FOGGIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Jadid Mourad ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e un mese di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche in equivalenza alla ritenuta recidiva e quindi in una non consentita critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e un mese di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche in equivalenza alla ritenuta recidiva e quindi in una non consentita critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADID MOURAD nato a FOGGIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Jadid Mourad ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e un mese di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche in equivalenza alla ritenuta recidiva e quindi in una non consentita critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammerde P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore Il PretSidente Orldbl ilL.ni Anna Cr cuoio D