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Ordinanza — n. 13968/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to challenge against judge's discretion on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Federico Loddo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Loddo argued that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances in their maximum extent, directly challenging the trial judge's discretionary power to set the sentence. The court rejected this ground as improper in a legitimacy proceeding, ruling that such arguments belong to the merits and thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal challenging the trial judge's exercise of discretion regarding the application of generic mitigating circumstances is inadmissible as it constitutes a direct attack on the power of the court of first instance to determine the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances judicial discretion power criminal sentencing discretion legitimacy proceeding scope attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODDO FEDERICO nato a CAGLIARI il 05/01/1986 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Federico Loddo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile in sede di legittimità, consistendo nella doglianza di mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella massima estensione e quindi in una critica diretta al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 '\ Il consigli re estensore Il Presidente