Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13965/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of exemption and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a lack of exemption under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic. The Court determined the appeal was inadmissible because the grievances merely reproduced previously examined and rejected arguments without new legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility Article 131-bis exemption generic mitigating circumstances Cassation appeal rejection procedural costs order esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIUSEPPE nato a CATANZARO il 10/01/1955 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Leone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno, un mese e cinque giorni di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. sia all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore Il Presidehte Or,Id4 yiWoni Anna Crituo