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Ordinanza — n. 13963/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Sandro Mirra ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale ripudiazione diritto di ottenere una decisione requisito della firma ricusazione del pubblico ministero violazione dei diritti della personalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato il 20/11/1975 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Sandro Mirra ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato.

Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura semplificata (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere estensore L