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Ordinanza — n. 13962/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13962/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDEC IONUT ALEXANDRU nato il 23/08/1992 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Edec Ionut Alexandru ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13962/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti adeguamento della pena esenzione dalla pena sanzioni penali estradizione esecuzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDEC IONUT ALEXANDRU nato il 23/08/1992 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Edec Ionut Alexandru ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, limitandosi a contestare la mera riaffermazione di responsabilità in ordine ai reati in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere 'stensore Il Presiden Orli Anna Crisuorlo - D E P IN C