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Ordinanza — n. 13961/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal against criminal conviction for resisting a public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdoulaye Soumare inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground for review was a generic criticism of the lower court's reaffirmation of his liability for resisting a public official. The court rejected this argument because it lacked specific legal grounds or factual challenges required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal must be based on specific legal grounds; a generic criticism of the lower court's factual findings or reaffirmation of liability without pointing to specific errors renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection resisting public official Italian criminal procedure specific legal grounds requirement pene condizionali pena complementare sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUMARE ABDOULAYE nato il 10/12/1986 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Abdoulaye Soumare ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi e venti giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 20