Cassation court dismisses appeal for generic censure regarding sentencing and reiterates prior rejection of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied on generic censure regarding the conviction for crimes under specific penal codes. The lower court had already logically and coherently rejected the request for generic mitigating circumstances by analyzing decisive elements and addressing the appellant's specific arguments. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 337, 582 cod. pen.: Appeals based on generic censure of sentencing are inadmissible if the merits were already adequately examined and rejected by the trial court with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEMAN FATII (CUI 05BRM8X) nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 337, 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha proceduto con l'analisi degli elementi ritenuti decisivi a tal fine, senza al contempo tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 sent. impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 , Il Consiglied estensore Il Presidenté Or Anna Criscu / (57 0 3 Z023