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Ordinanza — n. 13958/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds due to lack of specific argumentation against recidivism mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against the confirmation of criminal responsibility and sentencing, but the court found the sole ground of appeal generic and reiterative. The decision relied on the lower court's detailed reasoning regarding the rejection of general mitigating circumstances in favor of specific recidivism under Article 69 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 69, ultimo comma, c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and reiterative, lacking specific argumentation to challenge the merit of the lower court's decision on recidivism and mitigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal reiterative arguments specific recidivism mitigating circumstances rejection Article 69 Penal Code procedural costs order sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 69, ultimo comma, c.p.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva specifica reiterata (art. 69, ult.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE ANDREA nato a ROMA il 16/10/1962 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Andrea Sottile ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337 e 582, 585 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva specifica reiterata (art. 69, ult. comma, cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere stensore Il Presidente Orla Anna Criscuolo D E P