Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding resistance crime and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that convicted him of resistance and reduced the sentence, arguing against the crime's configuration and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting that the lower courts had already adequately examined and dismissed these specific legal arguments with correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance or second instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDELLA ANTONIO nato a COPERTINO il 30/05/1986 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonio Cordella ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla concreta configurabilità del delitto di resistenza nella fattispecie considerata (v. pag. 5, 6, 7 sent. imp.), sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 9). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febb aio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente Orlai' Anna drisetrohlo D E POSIT A IN C, i\:CIEL!TL',.'.., 03 APR