Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13956/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as lower court already properly addressed generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Cosimo Schena's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Schena challenged the appellate court's confirmation of his responsibility for a crime under Article 76, paragraph 4, of D.Lgs. 159/2011 and the four-month prison sentence. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic and merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge regarding the lack of generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal Article 76 D.Lgs 159/2011 procedural costs repetition of arguments sanzioni penali responsabilità scemata remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHENA COSIMO nato a BRINDISI il 03/07/1991 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Cosimo Schena ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico Motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2 sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio