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Ordinanza — n. 13955/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds as lower court already properly rejected the request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Irina Ghirasam inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant a suspended sentence for the crime of theft, arguing against the denial of the benefit. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court during the remand proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 627, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal.

Parole chiave

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generic grounds cassation inadmissibility suspended sentence theft offense repeated arguments recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 627, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 627 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRASAM IRINA nato il 07/02/1977 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Irina Ghirasam ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ha ribadito la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittale in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto, già costituente oggetto del giudizio di rinvio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere e tensore Il Presidente Orlan Anna Criscuolo