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Ordinanza — n. 13954/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic charges and facts regarding specific intent and sentencing circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for containing generic charges and insufficient factual arguments. The appellant argued against a conviction for specific intent and the denial of general mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The court rejected the appeal because the arguments merely reproduced previously dismissed legal profiles without new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 337 e 582 cod. pen.; Appeals based on generic charges or insufficient factual development are inadmissible when the lower court has already logically and coherently addressed the specific intent and mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic charges inadmissibility specific intent criminal law mitigating circumstances denial appeal procedural requirements Cassa delle ammende circostanza attenuante traffico aggravato di stupefacenti reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ALESSANDRO nato il 25/08/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, osservando che dal compendio probatorio risultava che la condotta contestata al ricorrente era stata diretta contro un atto d'ufficio consistito nel tentativo degli agenti operanti di sedare la lite che lo vedeva protagonista (cfr. pag. 5 sent. impugnata); che, infine, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal provvedimento impugnato risulta implicitamente motivata la negazione del beneficio richiesto, là dove il giudice del gravame - nell'enunciare le ragioni a sostegno dell'applicazione della recidiva contestata - ha valorizzato le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la reazione ingiustificata dell'imputato nei riguardi dei titolari del bar e delle altre persone presenti, tale da creare un pericolo per l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il Consiglien sten