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Ordinanza — n. 13952/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13952/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRISI ANTONIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antoniplo Petrisi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che in accoglimento sul punto del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 341-bis cod. pen., infliggendogli la pena di tre mesi di reclusione, con revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13952/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 341-bis cod. pen., infliggendogli la pena di tre mesi di reclusione, con revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Parole chiave

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sanzioni penali revisione della sentenza penale sanzione disciplinare sanzione sproporzionata pene condizionali errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRISI ANTONIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antoniplo Petrisi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che in accoglimento sul punto del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 341-bis cod. pen., infliggendogli la pena di tre mesi di reclusione, con revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Rilevato che il primo motivo dedotto appare manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha aumentato la pena in accoglimento dell'appello della parte pubblica, correttamente apportando un aumento per continuazione a motivo della pluralità dei pubblici ufficiali costituenti persone offese dal reato (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); il secondo si rivela, invece, generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (pag. 5 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 fe raio 2023 Il consiglier estensore Il Presidente Orl Anna Criscuglo