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Ordinanza — n. 13951/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13951/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI SIMONE nato a ROMA il 11/03/1982 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Simone Ranieri ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 337, 99 cod. pen., infliggendogli la pena di quattro mesi di reclusione a motivo della dichiarata prescrizione del concorrente reato di lesioni personali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 99 cod. pen., infliggendogli la pena di quattro mesi di reclusione a motivo della dichiarata prescrizione del concorrente reato di lesioni personali.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale criminalità persistente sanzioni penali risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI SIMONE nato a ROMA il 11/03/1982 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Simone Ranieri ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 337, 99 cod. pen., infliggendogli la pena di quattro mesi di reclusione a motivo della dichiarata prescrizione del concorrente reato di lesioni personali.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consi e estensore Il Presidefte oni An