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Ordinanza — n. 13950/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds without specific reasons supporting the complaint against the fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of complaint was generic, merely criticizing the lack of a specific fine for a contravention without providing supporting reasons. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to meet the requirement of specific justification for the alleged error.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific reasons supporting the complaint against the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of complaint lack of specific reasons procedural costs order criminal procedure code proporzionalità della pena pene condizionali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROBO GIUSEPPE nato a CORTEMILIA il 08/09/1964 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Probo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la mancata irrogazione della pena dell'ammenda per la ritenuta contravvenzione, senza indicare le ragioni a sostegno della doglianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2