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Ordinanza — n. 13949/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; failure to substantiate exemption claim under Art. 131-bis penal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alex Ficarra inadmissible and ordered him to pay court costs. Ficarra challenged the appellate court's confirmation of his liability for the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing that the exemption under Article 131-bis was incorrectly omitted. The court rejected this argument as the appeal was entirely generic, merely citing irrelevant precedents without specific factual analysis or legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal must be substantiated with specific legal arguments and facts; generic complaints citing irrelevant precedents without concrete analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds omitted exemption defense Article 131-bis penal code court costs award esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. mediante rinvio a condivisibili quanto nella specie irrilevanti principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA ALEX nato a IVREA il 01/02/1994 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alex Ficarra ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e venti giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. mediante rinvio a condivisibili quanto nella specie irrilevanti principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensor