Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding criminal liability and excessive sentencing under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Schizzerotto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for offenses under Articles 99 and 385 of the Penal Code and the eight-month prison sentence imposed. The court rejected the arguments as generic, noting they merely repeated previously examined and dismissed criticisms regarding the lack of exemption, recidivism exclusion, and sentencing balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIZZEROTTO FABIO nato a AOSTA il 14/09/1987 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Fabio Schizzerotto ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti, ribaditi con nota difensiva del 13 febbraio, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., all'omessa esclusione della recidiva, al mancato bilanciamento con prevalenza delle attenuanti generiche e in definitiva all'eccessività della pena riportata (v. pag. 3- 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 f(ebbraio 2023 Il consiglier esten