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Ordinanza — n. 13946/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; recidivism argument deemed irrelevant by court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the confirmation of responsibility for crimes under Articles 99 and 385 of the Penal Code, citing general constitutional principles regarding recidivism. The court rejected these arguments as entirely generic and noted that the cited principles were irrelevant to the specific facts of the case.

Regesto Legislator

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Artt. 99, 385 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to address the specific facts, particularly when the appellant relies on principles deemed irrelevant to the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection recidivism relevance penal code articles 99 385 procedural costs award recidiva spesa periodica riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Artt. 99, 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADUCATO VINCENZO nato a CISTERNINO il 15/03/1979 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4, Rilevato che Vincenzo Aducato ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la ribadita rilevanza della recidiva reiterata, mediante richiamo di condivisibili quanto nella specie irrilevanti principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere e tensore Il Presi/