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Ordinanza — n. 13945/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13945/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISSARDO BOUGOUMA nato il 09/02/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Bissardo Bougouma ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. nonché per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13945/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582, 585 cod. pen. nonché per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa riduzione della multa attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva caso poco grave pena con condizionale parziale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISSARDO BOUGOUMA nato il 09/02/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Bissardo Bougouma ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. nonché per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente argomentato, con motivazione insuscettibile di critica sul piano logico, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 f:)braio 2023 Il consigli re st s