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Ordinanza — n. 13944/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of first ground and generic second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kurtesi Erdah inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first ground inadmissible because it was not previously raised in the complaint, while the second ground was deemed generic and repetitive of arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the criminal charges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if a ground is not raised in the complaint or if it is generic and repetitive of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility late filing of grounds generic and repetitive arguments procedural requirements appeal rejection of cassation appeal recidiva nell'infrazione etnia curda domanda d'asilo di curdo turco

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTESI ERDAH nato il 25/12/1992 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Kurtesi Erdah ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385, 337, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, il secondo, oltre che articolato in punto di mero fatto, anche generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 3 sent. imp.), mentre il primo si rivela improponibile in quanctó non previamente dedotto con l'atto di gravame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere sten