Italian Court dismisses appeal against criminal re-entry ban, ruling it is a mandatory legal prohibition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding the location of the border barrier and the nature of the re-entry ban. The court held that the barrier was clearly within Italian territory and that the duration of the ban is strictly defined by law, leaving no room for discretionary error. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13-bis, T.U. imm.; Art. 16, comma 8, T.U. imm.; Art. 5 cod. pen.: The re-entry ban imposed for illegal entry is a mandatory legal prohibition with a fixed duration, rendering any claim of discretionary error in its application inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI LORENC nato il 25/10/1992 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato, perché la barriera autostradale di Ugovizza, posta sulla A23, si trova all'interno del territorio nazionale, ben oltre il confine austriaco, dal quale l'imputato illegalmente - proveniva; che analoga sorte tocca al secondo motivo, giacché la tesi della dimenticanza meramente colposa del persistente divieto di reingresso è stata già validamente confutata dalla sentenza in esame; in ogni caso, la durata del divieto è stabilita direttamente dalla legge (art. 16, comma 8, T.U. imm.) e verserebbe in ipotesi di errore di diritto, non inevitabile, e quindi inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i