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Ordinanza — n. 13941/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect and insufficient reasoning on minor offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a procedural flaw regarding the defense's notice of rescheduled hearings and insufficient explicit reasoning on the minor offense mitigation. The appellant argued for a new hearing notice, but the Court held that a fixed rescheduling replaces the need for formal citation, while the defense's argument on leniency was deemed implicit in the lower court's assessment of objective gravity and culpability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The defense attorney entitled to notice of a new hearing only upon transfer to a new docket, not fixed rescheduling, where the order substitutes citation; mitigation of minor offenses may be implicitly justified by the trial court's evaluation of objective gravity and culpability under Art. 133 c.p.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney notice rights fixed hearing rescheduling substitute counsel duties minor offense mitigation reasoning implicit sentencing justification procedural defect defense condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 697 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso
pen.; esaminato l'atto d'impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, risulta manifestamente infondato, giacché - per costante giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv.
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate
(Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZUCOLI DOMENICO nato a MESSINA il 04/08/1960 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; esaminato l'atto d'impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, risulta manifestamente infondato, giacché - per costante giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159-01) - il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa (quale quello nella specie disposto), la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza; che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di merito, nel valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420- come nella specie puntualmente avvenuto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d