Italian Court dismisses appeal denying generic mitigation in mafia murder case due to distinct legal requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The defendant, accused of a mafia-style murder, argued for concurrent recognition of mitigation despite already receiving a specific reduction for cooperation. The court ruled that these mitigations rely on separate legal foundations and that the trial judge correctly denied generic mitigation based on the defendant's significant role in the organization and late remorse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; In organized crime cases, generic and special mitigating circumstances are based on distinct legal premises and do not mutually exclude each other, nor does the latter automatically imply the former.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGIOVANNI CARMELO nato a TORTORICI il 21/01/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio premeditato, commesso in contesto di stampo mafioso; esaminato il ricorso, che, preso atto dell'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., critica il diniego di concorrente riconoscimento delle attenuanti generiche;
Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto (da ultimo, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02), secondo cui, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'utile collaborazione con la giustizia si fondano su distinti e diversi presupposti, posto che l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante speciale è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e alla .prevenzione di ulteriori attività delittuose; sicché esse non si escludono reciprocamente, ma nemmeno la seconda necessariamente implica il riconoscimento delle prime; che, nella specie, il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo, i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili e la tardiva resipiscenza; tale valutazione, ineccepibilmente argomentata, va esente dalle avanzate censure, che esorbitano i confini della pura legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così