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Ordinanza — n. 13939/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing leniency as discretionary merit judgment not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13939/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Nicotra's appeal against the Second Instance Court of Catania inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors in his criminal conviction. The court rejected this claim, ruling that such comparative assessments are discretionary acts of the trial judge and fall outside cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 424, secondo comma, cod. pen.; The assessment of whether generic mitigating circumstances outweigh aggravating factors constitutes a discretionary act of the court of first instance that is not subject to cassation review, provided it is not arbitrary and is sufficiently motivated.

Parole chiave

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criminal sentencing generic mitigating circumstances cassation review discretionary judgment manifestly unfounded appeal incendio colposo circostanze aggravanti o attenuanti danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 424, secondo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA GIUSEPPE nato a TAORMINA il 05/01/1981 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen; esaminato il ricorso, che censura il giudizio di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01), tale dovendo senz'altro ritenersi quella fornita dalla sentenza in esame, che al tema dedica (v. pag.

5) plurimi e congrui passaggi argomentativi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso