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Ordinanza — n. 13937/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects generic factual challenge to active linguistic mediation role in migrant trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for migrant trafficking. The appellant argued the evidence was insufficient regarding her role as a linguistic mediator, but the court found her generic rebuttal failed to challenge the established facts of active participation. Consequently, the appellate judgment's assessment of the evidence was deemed valid and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 1, T.U. imm.; Art. 596 c.p.p.: A generic denial of facts by the appellant does not justify the inadmissibility of an appeal when the lower court has adequately ascertained the material elements of the crime.

Parole chiave

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migrant trafficking linguistic mediation criminal appeal inadmissible appeal factual presumption migrazione professionale donna migrante complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 1, T.U. imm.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOZAK INNA nato il 26/08/1993 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 12, comma 1, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati con riferimento al ruolo di compartecipazione attiva, quale mediatrice linguistica, assunto dalla ricorrente nel traffico di migranti di cui in imputazione, ancorché di limitato rilievo; che il corrispondente apprezzamento probatorio, in sentenza operato, risulta validamente giustificato, mentre le censure della ricorrente appaiono di stampo controvalutativo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il