Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late submission of civil party conclusions and lack of specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the conclusions submitted by the civil parties were filed late, exceeding the fifteen-day deadline required by Article 611 of the Code of Criminal Procedure. The court further rejected the appeal's merits as the grounds were merely enumerative, lacking the necessary factual illustration and concrete development of the alleged errors. Consequently, the appeal was dismissed without further ruling, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 172, comma 5, cod. proc. pen.: Conclusions of civil parties submitted after the fifteen-day deadline prior to the hearing are inadmissible, and appeals based on mere enumeration of errors without concrete argumentation are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMETA ERJON nato il 26/07/1988 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; viste le conclusioni delle parti civili, Associazione Giovanni Panunzio e Associazione Sos Impresa, trasmesse 1'8 febbraio 2023; Ritenuto che tali conclusioni appaiono tardive, in quanto presentate oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v.
Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673-01). Considerato che i motivi di ricorso sono meramente enunciativi, in quanto privi di effettiva illustrazione e di concreto svolgimento delle censure proposte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza statuizioni ulteriori a beneficio delle parti civili;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nik.LA PER La sPESE Di ()ARTE. Così deciso i