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Ordinanza — n. 13935/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13935/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO NICOLO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 11/05/1988 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; /7 Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che con esso si contesta la tenuta motivazionale della sentenza in esame, in tesi argomentata solo per relationem al pronunciamento di primo grado, ancorché questo si fosse caratterizzato per la contraddittoria assoluzione del coimputato; che tale presupposto è palesemente destituito di fondamento, in quanto il giudice a quo non si è affatto trincerato dietro la decisione appellata, ma ne ha ribadito i contenuti alla stregua di un'autonoma valutazione delle risultanze processuali, dall'appellante già genericamente confutate, dando anche atto della distinta posizione processuale del preteso correo e dell'impossibilità di sottoporla a nuova valutazione stante l'intervenuta definitività del relativo accertamento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che con esso si contesta la tenuta motivazionale della sentenza in esame, in tesi argomentata solo per relationem al pronunciamento di primo grado, ancorché questo si fosse caratterizzato per la contraddittoria assoluzione del coimputato; che tale presupposto è palesemente destituito di fondamento, in quanto il giudice a quo non si è affatto trincerato dietro la decisione appellata, ma ne ha ribadito i contenuti alla stregua di un'autonoma valutazione delle risultanze processuali, dall'appellante già genericamente confutate, dando anche atto della distinta posizione processuale del preteso correo e dell'impossibilità di sottoporla a nuova valutazione stante l'intervenuta definitività del relativo accertamento;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivi di cassazione riconsiderazione riesame dell'asilo ricorso effettivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO NICOLO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 11/05/1988 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; /7 Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che con esso si contesta la tenuta motivazionale della sentenza in esame, in tesi argomentata solo per relationem al pronunciamento di primo grado, ancorché questo si fosse caratterizzato per la contraddittoria assoluzione del coimputato; che tale presupposto è palesemente destituito di fondamento, in quanto il giudice a quo non si è affatto trincerato dietro la decisione appellata, ma ne ha ribadito i contenuti alla stregua di un'autonoma valutazione delle risultanze processuali, dall'appellante già genericamente confutate, dando anche atto della distinta posizione processuale del preteso correo e dell'impossibilità di sottoporla a nuova valutazione stante l'intervenuta definitività del relativo accertamento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i