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Ordinanza — n. 13934/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic rebuttal of facts; appeal on sentencing rejected due to adequate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's findings on threats, stolen firearm possession, and ammunition were insufficient, while also contesting the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first three grounds were generic rebuttals of facts already adequately established, and the fourth ground regarding sentencing was supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely generically refutes the factual presuppositions of the conviction without specific evidence, or if the denial of mitigating circumstances is based on adequate reasoning and proper examination of defensive arguments.

Parole chiave

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generic rebuttal of facts inadmissible appeal denial of mitigating circumstances adequate judicial reasoning criminal appeal dismissal procedural costs Cassa delle ammende minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.
Art. 360, n. 4 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDA ALESSIO nato a PIAZZA ARMERINA il 24/09/1982 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 337, 648 e 697 cod. pen.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi tre motivi, congiuntamente valutabili, risultano genericamente confutativi dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati in ordine a tutti i reati in epigrafe (in particolare, quanto alla condotta minatoria, tesa ad impedire la perquisizione domiciliare; quanto alla consapevolezza della provenienza furtiva della pistola, all'esito rinvenuta; e quanto all'efficienza del relativo munizionamento, abusivamente detenuto); che il quarto motivo investe il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, tuttavia sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del medesimo giudice, delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso