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Ordinanza — n. 13933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 27/12/1978 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo motivo unico censura l'affermazione di penale responsabilità, che aveva già formato oggetto di motivo di appello, cui la difesa aveva però ritualmente rinunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale motivi di cassazione revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 27/12/1978 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo motivo unico censura l'affermazione di penale responsabilità, che aveva già formato oggetto di motivo di appello, cui la difesa aveva però ritualmente rinunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02